(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SECONDA SEZIONE

 

composto dai magistrati:

 

Presidente   dott. Antonio Onorato

 

Consigliere   dott. Saverio Damiani

 

Consigliere   dott. Vincenzo Cernese

 

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5911 del 2000 proposto dai sig.ri  … (omissis) …, rappresentati e difesi dall’ avv. Gherardo Marone e con  stesso elettivamente  domiciliati in Napoli, via Cesario Console n. 3,

 

contro

 

la Seconda Università degli studi di Napoli e l’Azienda universitaria policlinico della seconda Università, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,

 

per

 

l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla diffida notificata il 10 marzo 2000 nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ricevere l’indennità prevista dall’art.31 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto risulterà dovuto,

Visto il ricorso con i relativi allegati,

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate,

Viste le memorie prodotte,

Visti gli atti tutti della causa,

Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2001  il presidente Antonio Onorato,

Uditi difensori delle parti presenti come da verbale,

Ritenuto e considerato quanto segue;

 

FATTO

 

 

I ricorrenti, entrambi inquadrati nell’ottava qualifica funzionale e in servizio presso il Dipartimento di fisiologia umana <F. Bottazzi>, col ricorso in esame hanno impugnato il silenzio-rifiuto che, a loro dire, si sarebbe formato sulle diffide da loro stessi fatte notificare al fine di sollecitare il riconoscimento in loro favore della speciale indennità che l’art.31 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 prevede per assicurare l’ equiparazione del  trattamento economico del personale universitario in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli altri istituti di cura con quello previsto per il personale ospedaliero.

Gli stessi hanno altresì chiesto che sia accertato il loro diritto alla predetta indennità e, conseguentemente, sia pronunciata nei confronti delle Amministrazione inadempienti la condanna al pagamento di quanto dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

A tali fini, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 16 maggio 1974 n. 200, dell’art.31 D.P.R. n. 761/1979 cit. e del D.I. 9 novembre 1982.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, dopo aver depositato documenti, hanno prodotto memoria con la quale hanno controdedotto alle argomentazioni avversarie chiedendo che il ricorso sia respinto.

Nel corso della pubblica udienza del 25 gennaio 2001 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

 

1.La parte del ricorso rivolta all’annullamento del silenzio-rifiuto risulta inammissibile.

Ai   fini   della formazione  del  silenzio significativo e, pertanto, impugnabile,  sono essenziali  la <domanda> dell’interessato e la successiva <diffida> con l’assegnazione del termine per  provvedere,  secondo  il modulo  procedimentale  fissato dall’ art. 25 T.U.  10  gennaio  1957 n. 3,  senza che possa ritenersi equipollente  della  domanda  la  semplice  notifica di  una  diffida o, viceversa, della diffida la mera notificazione della domanda (Cfr. per tutte  Consiglio Stato  VI Sez. 26 giugno 1990 n. 670).

Tanto perché deve essere garantito all’Amministrazione il necessario spatium deliberandi.

Nel caso in esame, viceversa, le diffide fatte notificare dai ricorrenti il 10 marzo 2000, per quanto risulta dagli atti, non sono state precedute da alcuna domanda.

2-Per quanto concerne invece la parte centrale del ricorso rivolta all’accertamento del diritto dei ricorrenti, al fine di dimostrarne la fondatezza, la Sezione ritiene sufficiente ripetere  quanto statuito  nella sua  recente pronuncia 16 febbraio 2000 n.444 concernente fattispecie analoga.

L’art.31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, prevede espressamente che al personale universitario il quale presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle Università, è corrisposta  un’indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità.

Le somme necessarie per la corresponsione dell’indennità sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni ai sensi dell’art.51 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni dalle Regioni alle Università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

In base alla stessa norma, gli schemi tipo delle predette convenzione debbono contenere apposite tabelle di equiparazione del personale universitario a quello delle UU.SS.LL.

Col decreto dei Ministri della pubblica istruzione e  della Sanità 9 novembre 1982 sono stati infine approvati gli schemi tipo di convenzione  e con l’annessa tabella D sono state fissate le corrispondenze del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati al personale UU.SS.LL. di pari funzioni e mansioni.

Nel caso in esame non è contestato che i ricorrenti, dipendenti prima dell’Università Federico II poi transitati alla Seconda Università degli studi di Napoli, inquadrati nell’VIII qualifica, hanno sempre prestato servizio presso le strutture del Policlinico e dal 1 gennaio 1995 presso l’Azienda universitaria policlinico; ad essi, pertanto, spetta la predetta indennità.

Senonché emerge dagli atti di causa che ai ricorrenti l’indennità è stata corrisposta secondo la tabella di corrispondenza approvata dall’Ateneo Federico II con decorrenza dal 1 luglio 1988 e successivamente in base ad ulteriori tabelle elaborate sia pure in via provvisoria dalla Seconda Università (cfr. per esempio le deliberazioni nn. 1 e 8 del 1998).

In base alle predette tabelle ai ricorrenti risulta, tuttavia, attribuito un livello del personale ospedaliero inferiore al 10° che invece  loro compete in base al sopra menzionato allegato D (Cfr. anche Cons. Stato Sez. VI 16 maggio 1995 n.447)

Si rende pertanto inevitabile la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti dell’indennità in base alle equiparazioni di cui alla più volte citata tabella D.

La detta indennità ha natura retributiva con la conseguenza che i ricorrenti hanno anche diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su quanto loro compete, da determinare a cura della stessa Amministrazione, applicando l’art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724 e tenendo conto del fatto che, ai sensi dell’art. 429 Cod. proc. civ., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (Cfr. Cons. Stato, Ap., 15 giugno 1998 n. 3)

3- Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale amministrativo regionale  per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto  loro dovuto per indennità ex art.31 D.P.R.. n. 761/1979, con interessi e rivalutazione monetaria da calcolare con i criteri indicati in narrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia  eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2001.

                                             

IL PRESIDENTE EST.   (dott. Antonio Onorato)