(Il testo
non riveste carattere di ufficialità)
composto
dai magistrati:
Presidente dott. Antonio Onorato
Consigliere dott. Saverio Damiani
Consigliere dott. Vincenzo Cernese
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 5911 del 2000 proposto dai sig.ri
… (omissis) …, rappresentati e difesi dall’ avv. Gherardo Marone e
con stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via Cesario Console
n. 3,
contro
la
Seconda Università degli studi di Napoli e l’Azienda universitaria policlinico
della seconda Università, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via
Diaz n. 11,
per
l’annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla diffida notificata il 10 marzo
2000 nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ricevere
l’indennità prevista dall’art.31 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 con conseguente
condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto risulterà
dovuto,
Visto
il ricorso con i relativi allegati,
Visto
l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate,
Viste
le memorie prodotte,
Visti
gli atti tutti della causa,
Relatore
alla pubblica udienza del 25 gennaio 2001
il presidente Antonio Onorato,
Uditi
difensori delle parti presenti come da verbale,
Ritenuto
e considerato quanto segue;
I ricorrenti, entrambi inquadrati nell’ottava
qualifica funzionale e in servizio presso il Dipartimento di fisiologia umana
<F. Bottazzi>, col ricorso in esame hanno impugnato il silenzio-rifiuto
che, a loro dire, si sarebbe formato sulle diffide da loro stessi fatte
notificare al fine di sollecitare il riconoscimento in loro favore della
speciale indennità che l’art.31 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 prevede per
assicurare l’ equiparazione del
trattamento economico del personale universitario in servizio presso i
policlinici, le cliniche e gli altri istituti di cura con quello previsto per
il personale ospedaliero.
Gli stessi hanno altresì chiesto che sia accertato
il loro diritto alla predetta indennità e, conseguentemente, sia pronunciata
nei confronti delle Amministrazione inadempienti la condanna al pagamento di
quanto dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tali fini, hanno dedotto la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 L. 16 maggio 1974 n. 200, dell’art.31 D.P.R. n.
761/1979 cit. e del D.I. 9 novembre 1982.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in
giudizio e, dopo aver depositato documenti, hanno prodotto memoria con la quale
hanno controdedotto alle argomentazioni avversarie chiedendo che il ricorso sia
respinto.
Nel
corso della pubblica udienza del 25 gennaio 2001 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione.
1.La
parte del ricorso rivolta all’annullamento del silenzio-rifiuto risulta
inammissibile.
Ai fini
della formazione del silenzio significativo e, pertanto,
impugnabile, sono essenziali la <domanda> dell’interessato e la
successiva <diffida> con l’assegnazione del termine per provvedere,
secondo il modulo procedimentale fissato dall’ art. 25 T.U.
10 gennaio 1957 n. 3,
senza che possa ritenersi equipollente
della domanda la
semplice notifica di una
diffida o, viceversa, della diffida la mera notificazione della domanda
(Cfr. per tutte Consiglio Stato VI Sez. 26 giugno 1990 n. 670).
Tanto
perché deve essere garantito all’Amministrazione il necessario spatium
deliberandi.
Nel
caso in esame, viceversa, le diffide fatte notificare dai ricorrenti il 10
marzo 2000, per quanto risulta dagli atti, non sono state precedute da alcuna
domanda.
2-Per
quanto concerne invece la parte centrale del ricorso rivolta all’accertamento
del diritto dei ricorrenti, al fine di dimostrarne la fondatezza, la Sezione
ritiene sufficiente ripetere quanto
statuito nella sua recente pronuncia 16 febbraio 2000 n.444
concernente fattispecie analoga.
L’art.31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sullo
stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, prevede
espressamente che al personale universitario il quale presta servizio presso i
policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
convenzionati con le Regioni e con le Unità sanitarie locali, anche se gestiti
direttamente dalle Università, è corrisposta
un’indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo
trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie
locali di pari funzioni, mansioni e anzianità.
Le somme necessarie per la corresponsione
dell’indennità sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni ai sensi
dell’art.51 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 e sono versate, con le modalità
previste dalle convenzioni dalle Regioni alle Università, su documentata
richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.
In base alla stessa norma, gli schemi tipo delle
predette convenzione debbono contenere apposite tabelle di equiparazione del
personale universitario a quello delle UU.SS.LL.
Col decreto dei Ministri della pubblica istruzione
e della Sanità 9 novembre 1982 sono
stati infine approvati gli schemi tipo di convenzione e con l’annessa tabella D sono state fissate le corrispondenze
del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli
istituti universitari di ricovero e cura convenzionati al personale UU.SS.LL.
di pari funzioni e mansioni.
Nel caso in esame non è contestato che i ricorrenti,
dipendenti prima dell’Università Federico II poi transitati alla Seconda
Università degli studi di Napoli, inquadrati nell’VIII qualifica, hanno sempre
prestato servizio presso le strutture del Policlinico e dal 1 gennaio 1995
presso l’Azienda universitaria policlinico; ad essi, pertanto, spetta la
predetta indennità.
Senonché emerge dagli atti di causa che ai
ricorrenti l’indennità è stata corrisposta secondo la tabella di corrispondenza
approvata dall’Ateneo Federico II con decorrenza dal 1 luglio 1988 e successivamente
in base ad ulteriori tabelle elaborate sia pure in via provvisoria dalla
Seconda Università (cfr. per esempio le deliberazioni nn. 1 e 8 del 1998).
In base alle predette tabelle ai ricorrenti risulta,
tuttavia, attribuito un livello del personale ospedaliero inferiore al 10° che
invece loro compete in base al sopra
menzionato allegato D (Cfr. anche Cons. Stato Sez. VI 16 maggio 1995 n.447)
Si rende pertanto inevitabile la condanna delle
Amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti dell’indennità
in base alle equiparazioni di cui alla più volte citata tabella D.
La detta indennità ha natura retributiva con la
conseguenza che i ricorrenti hanno anche diritto alla rivalutazione monetaria
ed agli interessi su quanto loro compete, da determinare a cura della stessa
Amministrazione, applicando l’art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724 e
tenendo conto del fatto che, ai sensi dell’art. 429 Cod. proc. civ., gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti
tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente
sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta
quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione
ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora
interessi e rivalutazione (Cfr. Cons. Stato, Ap., 15 giugno 1998 n. 3)
3-
Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
Il
Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
indicato in epigrafe e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate al
pagamento in favore dei ricorrenti di quanto
loro dovuto per indennità ex art.31 D.P.R.. n. 761/1979, con interessi e
rivalutazione monetaria da calcolare con i criteri indicati in narrativa.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2001.